Reati di genere: divieto di avvicinamento, distanza minima di 500 metri e obbligo di braccialetto elettronico (Corte costituzionale, sent. 15 ottobre 2024, n. 173)

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di
Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nei riguardi dell’art. 282-ter, commi 1 e 2,
cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”). Ad
avviso dei giudici, il braccialetto elettronico è uno strumento funzionale alla tutela
delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500
metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare
uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle
forze dell’ordine per intervenire in soccorso. Nello specifico, la Corte ha affermato che
«a un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente
necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a
rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo
stalking) al delitto di sangue»

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