La Corte costituzionale si pronuncia sui Fondi di coesione e sulla ZES Unica (Corte costituzionale, sent. 13 novembre 2024, n. 175)

Con la sentenza n. 175 la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso con cui la Regione
Campania ha impugnato diverse disposizioni contenute nel d.l. n. 124 del 2023 (c.d. decreto Sud).
La Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione
contenuta nell’art. 2, co. 4, del medesimo decreto, che dispone un definanziamento nel caso in cui la
Regione non rispetti il cronoprogramma di spesa annuale in relazione ai pagamenti effettuati, perché
tale misura non è preceduta da un’interlocuzione con la Regione interessata.
Nello specifico, nel ricorso la Regione Campania lamentava che alcune disposizioni contenute nel
“decreto Sud” in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per gli anni 2021-2027 ledessero, per più aspetti, l’autonomia regionale. La Corte
costituzionale ha ritenuto però non fondati i dubbi di costituzionalità della previsione secondo cui
la stipula dell’Accordo per la coesione tra Stato e Regione possa intervenire solamente una volta
«dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione» (art. 1, co. 178, lett. d, della l. n. 178
del 2020, come sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 124 del 2023). Secondo la Corte, il riferimento ai risultati
dei precedenti cicli di programmazione non impone alla Regione destinataria dei fondi di dare prova
dell’avvenuto completamento dei progetti, ma si traduce in un «adempimento istruttorio nel corso
del quale viene operata una ricognizione dei progetti in essere al fine di verificare la maggiore o
minore fattibilità di quelli rientranti nel ciclo di programmazione futuro».
Ugualmente, è stato dichiarato non fondato il motivo di ricorso con cui la Regione ha impugnato la
disposizione che consente di definanziare le risorse derivanti dal Fondo di coesione già stanziate ma
non impegnate dalla Regione beneficiaria secondo quanto richiesto dal cronoprogramma contenuto
nell’Accordo per la coesione (art. 1, co. 178, lett. i, della l. n. 178 del 2020, come sostituito dall’art. 1
del d.l. n. 124 del 2023). Sul punto, la Corte ha chiarito che il definanziamento è misura posta a
salvaguardia della tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti finanziati e che la Regione può
chiedere di modificare il cronoprogramma, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 3, del d.l. n. 124
del 2023, nel caso in cui l’impossibilità di rispettare i tempi previsti non sia ad essa imputabile.
Nel complesso, la sentenza n. 175 ha ritenuto, rinviando ai precedenti della Corte, che la disciplina
del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato
perché è finalizzata a «rimuovere gli squilibri economici e sociali» e assolve, pertanto, a finalità
perequative, secondo quanto previsto dagli artt. 117, secondo co., lett. e), e 119, quinto co., Cost.
Accanto a ciò, la Corte ha chiarito che, secondo un ordinato assetto dei rapporti finanziari tra Stato
e regioni, è necessario tenere distinte le risorse destinate a «finanziare integralmente le funzioni
pubbliche» attribuite alle regioni medesime e agli enti locali (art. 119, quarto co., Cost.), e le risorse
aggiuntive di cui all’art. 119, quinto comma, Cost., «la cui finalità resta quella di sostenere interventi
di natura diversa dall’esercizio delle funzioni ordinarie, in quanto connessi a obiettivi di natura
strutturale rivolti al necessario riequilibrio tra le diverse aree del Paese e la cui realizzazione è
demandata a progetti specifici». Con un secondo gruppo di doglianze, la Regione Campania ha
impugnato l’insieme degli articoli con cui, nel “decreto Sud”, vengono disciplinati l’istituzione e il
funzionamento della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica). In relazione
all’art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, che istituisce la ZES unica, è stata dichiarata la cessazione della
materia del contendere, alla luce della rinuncia al ricorso avanzata dalla Regione. Le questioni aventi
ad oggetto gli altri articoli del decreto-legge sono state dichiarate inammissibili, per carenze nella
prospettazione dei motivi di ricorso e nella ricostruzione del quadro normativo.

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