Il nuovo Regolamento europeo sulla famiglia, il Reg. UE 2019/1111 (Bruxelles-II-ter) introduce una norma sostanziale che sancisce, cristallizzandolo, il diritto fondamentale del minore di esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui è coinvolto (art. 21): alla persona di minore età “capace di discernimento” è dunque espressamente data la “concreta ed effettiva possibilità” di essere sentita direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia sull’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza (CGUE, Grande Sezione, 15 ottobre 2024, C-144/23)
24 Ottobre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro (CGUE, Terza Sezione, 17 ottobre 2024, C-156/23)
24 Ottobre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattenimento di un richiedente protezione internazionale(CGUE, Prima Sezione, 04 ottobre 2024, C-387/24)
24 Ottobre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di riconoscimento del cambiamento di prenome e di genere legalmente acquisito (CGUE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-4/23)
24 Ottobre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di misure discriminatorie (CGUE, Terza Sezione, 4 ottobre 2024, C-608/22 e C-609/22)
24 Ottobre 2024