Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)

L’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una
rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la
rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di
un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita
familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del
patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

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