La Corte costituzionale conferma e meglio definisce i requisiti per l’accesso al suicidio assistito, affidando al servizio sanitario nazionale e al giudice il compito di interpretare, caso per caso, la sussistenza di “trattamenti di sostegno vitale” in conformità alla ratio della sent. n. 242/20219 (Corte cost., sent. 1° luglio – 18 luglio 2024, n. 135)

Con l’attesa sentenza n. 135 del 2024 la Corte costituzionale ha confermato quanto già stabilito nella sua precedente sent. n. 242 del 2019, precisando i requisiti che consentono di sottrarre alla punibilità coloro che agevolano il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di malati affetti da patologia irreversibile e intollerabilmente sofferenti. In particolare, i giudici costituzionali hanno ribadito che nella sentenza del 2019 non è stato riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita, bensì quello di rifiutare un “trattamento di sostegno vitale” (c.d. autodeterminazione terapeutica). Proprio su quest’ultimo requisito si è significativamente soffermata la pronuncia de qua, specificando che rientrano tra i trattamenti di sostegno vitale anche procedure meno invasive della dipendenza da macchinari o terapie (come, ad esempio, l’evacuazione manuale o l’aspirazione del muco). Resta, dunque, compito delle strutture del servizio sanitario nazionale verificare l’esistenza delle condizioni per il suicidio assistito già stabilite dalla sentenza del 2019 e, in caso di controversia, spetta ai giudici ordinari interpretare, caso per caso, la nozione di trattamento di sostegno vitale. La Corte ha, infine, ribadito l’importanza di bilanciare il diritto all’autodeterminazione con il dovere di tutela della vita umana, al fine di evitare ogni abuso o pressione su persone particolarmente fragili o vulnerabili. Peraltro, anche in questa occasione i giudici costituzionali hanno sottolineato che il compito di individuare tale punto di equilibrio spetta prioritariamente al legislatore, che la Corte auspica intervenga quanto prima “affinché, sull’intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010”.

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