Locazione turistica breve di prima casa: la previsione valdostana di una durata massima dell’attività non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (Corte cost., sent. 21 febbraio – 24 maggio 2024, n. 94)

La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione della legge
valdostana (art. 4, co. 1., lett. f), ult. periodo, l. r. 18 luglio 2023, n. 11 – Disciplina degli adempimenti
amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche) di un periodo massimo di durata
dell’attività di locazione turistica relativa alle prime case, e ciò in quanto il termine di centottanta
giorni fissato per la durata massima dell’attività di locazione degli alloggi a uso turistico costituiti
da “camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d’uso ad
abitazione permanente o principale” (prima casa), non concerne la disciplina della durata dei
contratti di locazione turistica breve e, quindi, non incide sulla materia dell’ordinamento civile,
riservata – ex art. 117, co. 2, lettera l), Cost. – al legislatore statale. La Corte, in particolare, ha
affermato che, con la disposizione censurata, il legislatore regionale – esercitando legittimamente
la propria competenza primaria in materia di urbanistica (cfr. art. 2, co. 1, lett. g), Statuto speciale) – abbia dato attuazione alla legge urbanistica regionale. Quest’ultima, infatti, prevede come
mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, da abitazione principale (prima casa) ad
abitazione temporanea (seconda casa), l’impiego di parti dello stesso (le “camere arredate”) a fini
di locazione turistica breve per un tempo superiore a centottanta giorni annui, ritenendolo – in
conformità agli artt. 73 e 74 – corrispondente a un uso “non puramente occasionale e
momentaneo”. Pertanto, la norma della legge regionale sulle locazioni brevi per finalità turistiche
non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile in quanto, nella parte in
cui fissa in centottanta giorni la durata massima dell’attività di locazione degli alloggi a uso
turistico costituiti da camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di prima
casa, non concerne la disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve, ma
concretizza esclusivamente quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale.

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