La Corte costituzionale si pronuncia sulla depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio statale (Corte costituzionale, sent. 15 maggio 2024, n. 88)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 88, rigettando la questione sollevata dal Tribunale di
Firenze, ha deciso che l’articolo 1, co. 4, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che esclude dalla
depenalizzazione il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dal testo
unico immigrazione, non si pone in contrasto con il principio direttivo della legge delega attinente
alla cosiddetta depenalizzazione “cieca”, rivolto a depenalizzare i reati puniti con la sola pena
pecuniaria. Nello specifico, secondo il tribunale di Firenze la disposizione censurata violerebbe
l’articolo 76 Cost. perché la legge n. 67 del 2014, delegando in tal senso il Governo a depenalizzare i
suddetti reati, avrebbe incluso tra essi anche quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato, in quanto anch’esso punito con la sola pena pecuniaria dell’ammenda.
La Corte costituzionale ha precisato che la legge delega, al fine di selezionare i reati che avrebbero
dovuto essere depenalizzati, ha utilizzato due criteri: quello della depenalizzazione “cieca”, che
prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la pena pecuniaria, a
eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie, e quello della depenalizzazione nominativa, che
prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati.
La Corte ha concluso che il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è compreso
tra questi ultimi, con la conseguenza che il censurato art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, laddove
stabilisce che la «disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286», non si pone in contrasto con il principio direttivo attinente alla depenalizzazione
“cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta.

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