I provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione devono essere impugnati nel termine di dieci giorni (Cass. Pen. Sez. II, 10 aprile-15 aprile 2024, n. 15464)

Nei ricorsi concernenti l’applicazione di misure di prevenzione, in assenza di rinvii a norme
generali, i termini di impugnazione sono stabiliti in dieci giorni, che decorrono a partire
dall’ultima comunicazione effettuata, sia per il proposto che per il difensore.

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