Non spetta alle Regioni disciplinare il trattamento dei dati personali (Corte costituzionale, sent. 23 aprile 2024, n. 69)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 69 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 della
legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 che regolava il trattamento dei dati personali nella
installazione degli impianti di videosorveglianza, per contrasto con l’art. 117, co. 1 e co. 2, della
Costituzione, poiché in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea e per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
«ordinamento civile».
Infatti, secondo la Corte, la Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una
selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia
dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e
delicata materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale,
travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto
precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non
anche le altre», dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale.
La Corte costituzionale ha, inoltre, sottolineato che l’Unione europea, nell’esercizio della
competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta una
complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che «trova completamento e
integrazione nelle fonti nazionali».

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