Il proprietario che abbia denunciato penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile non è tenuto a pagare l’IMU (Corte cost., sent. 5 marzo – 18 aprile 2024, n. 60)

Con la sent. n. 60 del 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto parzialmente fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 23 del 2011 (nel testo applicabile ratione temporis),
sollevata dalla Sez. tributaria della Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 53, co. 1,
Cost. Sulla base della propria costante giurisprudenza in virtù della quale «ogni prelievo tributario
deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» e «la
sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria […] dal rilievo di una minore o
assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze
di fatto)», la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole e contrario al principio della capacità
contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto
tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per
il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato. E ciò
in quanto la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente
occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
D’altronde, l’ordinamento giuridico già conosce una ipotesi impositiva similare se sol si consideri
il venir meno dell’obbligo del pagamento dell’imposta in caso di perdita della disponibilità del
bene per fatto di terzo (cfr. la tassa automobilistica). Deve, dunque, ritenersi costituzionalmente
illegittimo l’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 23/2011 nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui
non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per
i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614,
co. 2, o 633 c. p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione
giudiziaria penale.

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