La decisione della Corte EDU ha ad oggetto il ricorso presentato da sette cittadini turchi, i quali hanno lamentato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, in seguito alla registrazione da parte delle autorità della loro corrispondenza nel sistema informatico della Rete giudiziaria nazionale (UYAP). All’epoca dei fatti, i ricorrenti erano detenuti ed avevano più volte presentato istanza affinché tale prassi fosse interrotta tanto con riferimento alla corrispondenza inviata quanto a quella ricevuta. Un analogo caso aveva già occupato la Corte, la quale – anche nel presente giudizio – ha ribadito come tale pratica sia contraria all’articolo 8, poiché la registrazione della corrispondenza dei detenuti nel sistema UYAP non può essere considerata “prevista dalla legge” né può ritenersi giustificata dalle particolari circostanze legate allo stato di emergenza.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024