Il Consiglio di Stato interviene in tema di tutela di persone con disabilità e della possibilità per le formazioni sociali di accedere agli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per l’effettiva garanzia di situazioni giuridiche protette. In particolare, la condotta dell’Ente comunale volta ad alterare la destinazione di un immobile a struttura socio-sanitaria e residenza di disabili e malati privi di appoggio economico e familiare anche dopo la morte degli ascendenti, ed a prevederne, invece, un impiego quale caserma dei Carabinieri causa uno sviamento dalle finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.. È stata, dunque, riconosciuta la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti proprio allo specifico fine della difesa dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e, in special modo, la tutela del loro diritto costituzionalmente garantito alla salute, all’assistenza ed alla cura della collettività che abbisogni soprattutto in casi di difficoltà sociale, economica e familiare. Tanto perché l’emersione positiva dell’esigenza di protezione giuridica di interessi diffusi appare in linea con il ruolo che l’art. 2 Cost. assegna alle formazioni sociali, oltre che con la più evoluta impostazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost.. Il Collegio di Palazzo Spada, infatti, valorizzando il rilievo che il dettato costituzionale accorda alla tutela dei diritti inviolabili anche nelle formazioni sociali e rimarcando l’ambito applicativo della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., richiama e condivide il principio già statuito e consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie.
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