La residenza biennale sul territorio regionale non è requisito idoneo a operare una selezione tra nuclei familiari con figli minori disabili (Corte cost., sent. 20 febbraio – 14 marzo 2024, n. 42)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 4, lett. b), della
legge della Regione Toscana n. 73/2018, nella parte in cui prevede (triennio 2019-2021), tra i
requisiti per la concessione del contributo stanziato per il sostegno in favore delle famiglie con figli
minori disabili, la continuità residenziale sul territorio regionale, biennale e non abusiva, anziché il
solo requisito della residenza al momento della presentazione della domanda. In particolare, la
Corte, nel ribadire che, in linea di principio, il requisito della residenza protratta per più tempo
possa essere impiegato al fine di operare una selezione, correlata all’appartenenza alla comunità
territoriale, tra i beneficiari di misure riconducibili alla discrezionalità del legislatore regionale,
non ha ravvisato, nel caso de quo, un’adeguata e ragionevole correlazione tra la ratio della misura e
il requisito della residenza protratta per almeno un biennio, considerando che la condizione psicofisica peculiare della persona con disabilità postula interventi di cura e assistenza che prescindono
dalla durata della residenza sul territorio regionale. Dunque, il requisito della residenza
continuativa biennale si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., perché esso, a differenza degli altri
requisiti stabiliti dall’art. 5 della legge reg. Toscana n. 73 del 2018 (gravità della condizione di
handicap, convivenza nel nucleo familiare del genitore richiedente, soglia di reddito ai fini ISEE),
non è in alcun modo idoneo a operare una selezione tra i nuclei familiari che richiedono la
provvidenza in questione, tanto più in assenza – come nel caso di specie – di esigenze particolari di
contenimento della spesa.

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