Non è sufficiente l’elezione di domicilio effettuata in sede di convalida dell’arresto ai fini della corretta introduzione del giudizio di appello (Cass. Pen. Sez. V, 10 gennaio-24 gennaio 2024, n. 3118)

La Corte ha rigettato il ricorso che intendeva far valere la validità dell’elezione effettuata in
sede di convalida dell’arresto, cioè in primo grado, ai fini della corretta introduzione del
giudizio di appello: la mancanza di ultrattività dell’elezione fatta nel grado precedente ha
reso insanabilmente inammissibile l’impugnazione della condanna del ricorrente, decisione
che ora riceve conferma dai giudici di legittimità.

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