Jobs Act: per la Corte la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge anche se non “espressamente” (Corte costituzionale, sent. 23 gennaio 2024, n. 22)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo
comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola
“espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in
cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del
licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal
7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione, osservando che il criterio
direttivo, nella parte rilevante in proposito, aveva segnato il perimetro della tutela
reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo,
escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola, in positivo,
nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori e di specifiche ipotesi di licenziamento
disciplinare. La Corte ha sottolineato che il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”,
contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e
nullità non espresse, ma contemplava una distinzione soltanto per i licenziamenti
disciplinari ingiustificati.

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