La competenza nella materia della circolazione stradale deve ritenersi attribuita allo Stato, al quale
spetta, conseguentemente, anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi
oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di
coordinamento ed anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la
sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche
se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte (queste ragioni integrano, infatti, esigenze
unitarie in grado di giustificare l’attrazione delle funzioni amministrative da parte dello Stato,
anche in riferimento all’articolo 118 Cost.).
Nell’esercizio di questa attività di controllo non è, dunque, identificabile una situazione giuridica
soggettiva, avente consistenza di diritto soggettivo (tanto meno di interesse legittimo), in capo
all’amministrazione locale, sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del Prefetto;
sicché, in considerazione dell’assetto della materia, risulta applicabile il principio, più volte
affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale non è ammissibile che, un organo di
amministrazione attiva, insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla
revisione del suo operato, evocandolo in giudizio e ponendosi in opposizione ad esso.