È possibile derogare al limite del divario minimo di età di diciotto anni tra adottante ed adottato nei casi in cui sussistano motivi meritevoli (Corte costituzionale, sent. 18 gennaio 2024, n. 5)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.
Per la Consulta, è irragionevole, nell’attuale conformazione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, la regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Costituzione). In tal senso, “il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile ed il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti”, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.
L’intervallo ordinario di diciotto anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio.

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