Ai fini dell’adozione è erroneo il riferimento alle carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo inidoneo come genitore, perché dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato. Non può, di contro, definirsi irrecuperabile la capacità genitoriale ricondotta a pregiudizi mentali o alla cultura di origine, soprattutto laddove non ci si sia avvalsi di un mediatore culturale. Allorché si ravvisi l’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, è il modello di adozione in casi particolari di cui all’art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983 che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. “adozione mite”, idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
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