Il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio
e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, il regolamento (UE) n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo
dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8
novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, e l’articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, devono essere interpretati nel senso
che essi non ostano ad una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a
statuire sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche,
purché siano garantiti l’effetto utile dei regolamenti e della direttiva summenzionati nonché la tutela
giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell’Unione.