Sul necessario grado di intensità ai fini del riconoscimento del vizio (totale o parziale) di mente (Cass. Pen., sez. VI, sent. 14 marzo – 5 aprile 2023, n. 14460)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, l’infermità non solo deve essere di consistenza, gravità e intensità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto «ma deve avere diretta incidenza eziologica sulla condotta.

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