L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna; qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio; laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest’ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l’autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.
Post correlati
Secondo la Cassazione la sanzione dell’improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)
24 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di indipendenza dei giudici secondo il quale il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione (CGUE, Grande Sezione, 11 luglio 2024, C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ponderazione di interessi rinvenienti nella valutazione della rimozione di animali pericolosi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6049)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicazione temporanea del giudice tributario con funzioni direttive, affetto da grave patologia, presso altra corte di giustizia tributaria più vicina alla residenza o dimora abituale (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944)
24 Luglio 2024
Operatori del settore postale ed obbligo contributivo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 09 luglio 2024, n. 6073)
24 Luglio 2024