Con l’ ordinanza n. 26869 del 13 settembre 2022, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’interpretazione della norma di cui all’art. 33, par. 1, della Convenzione di Montréal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, in tema di competenza giurisdizionale per azioni aquiliane da ritardo o soppressione del volo. In particolare, la Corte ha stabilito che il giudice italiano è competente a conoscere della domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale nel caso di acquisto di biglietti aerei tramite l’accesso a Internet qualora la compagnia aerea abbia nel territorio una propria organizzazione o il passeggero sia residente in Italia.
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