Diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale sulle professioni intellettuali (art. 2237 c.c.), l’avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, conservando il diritto agli onorari relativi all’attività svolta fino al momento del recesso; salvo il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 25 luglio 2022 n. 23077.
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