Il diritto all’assegno di divorzio spetta anche al coniuge che sia capace di procurarsi un lavoro occasionale in quanto tale contributo ha natura non solo assistenziale ma anche compensativa. È quanto sancito dalla sentenza n. 23583/2022 della Corte di Cassazione. Sul punto gli Ermellini affermano che l’effettiva capacità del coniuge di procurarsi lavori saltuari deve essere appurata concretamente ed effettivamente tenendo conto dei fattori individuali, ambientali, territoriali ed economico sociali del caso di specie.
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