Amministrazione di sostegno: il giudice può limitare la libertà negoziale dell’amministrato anche senza sottoporlo ad esame. (Cass. civ., sez. I, ord. 1 settembre 2022, n. 25855)

In tema di amministrazione di sostegno, la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 1 settembre 2022, n. 25855 ha stabilito che il Giudice Tutelare, competente per il procedimento, può modificare o integrare in ogni tempo, là dove lo ritenga opportuno, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, senza la necessità che vi siano circostanze sopravvenute nuove, essendo sufficiente la valutazione delle esigenze di tutela del beneficiario.

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