In tema di sinistri stradali cagionati da veicoli non identificati, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21983/2022 ha ribadito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno; ed ha chiarito che il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo responsabile dell’incidente ai fini della richiesta di risarcimento. L’accertamento giudiziale non riguarda, invero, la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione dei responsabile, bensì la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
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