Il diritto all’indennizzo per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria è riconosciuto solo nel caso in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 giugno 2022, n. 20539. Pertanto, non può essere accolta la domanda del ricorrente che deduce l’inefficacia del vaccino somministrato per aver contratto il virus nonostante la vaccinazione.
Post correlati
L’accertamento del dolo nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. (Cass. Pen., Sez. V, 11 febbraio 2026 – 3 aprile 2026, n. 12616)
16 Aprile 2026
La Cassazione si pronuncia sulla sussistenza del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 – 1 aprile 2026, n. 12321)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 marzo 2026, n. 2397)
16 Aprile 2026
In materia di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dai militari (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 marzo 2026, n. 2174)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria (Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2026, n. 2398)
16 Aprile 2026

