Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato che, nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile, il decesso del coniuge ricorrente non determina la improseguibilità del giudizio di revisione. La domanda di accertamento della non debenza dell’assegno può proseguire da parte degli eredi dell’obbligato, i quali subentrano altresì nell’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.
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