È legittimo il divieto disposto dal dirigente scolastico di utilizzare registratori in classe al fine di tutelare la riservatezza degli studenti. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14270/2022. La voce di una persona registrata con un apparecchio elettronico costituisce «dato personale» se e in quanto consente di identificare a chi appartenga. Durante la registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti la cui identità è facilmente identificabile trattandosi di una comunità assai ristretta. In questi casi, è sempre necessario informare preventivamente gli interessati ed acquisire il loro consenso informato osservando tutte le cautele previste per il trattamento.
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