La Corte di Cassazione si pronuncia sul licenziamento del dipendente che svolge un’attività extra durante lo stato di malattia (Cass Civ., sez. IV, sent. 26 aprile 2022, n. 13063)

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività – lavorativa ma anche extralavorativa – durante l’assenza per malattia del dipendente, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che non vi è alcun divieto di svolgere un’attività, anche in favore di terzi, durante il periodo di malattia, purché non infranga l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede; scattando, in tal caso, una sanzione espulsiva a carico del dipendente. La Corte chiarisce che, ai fini del rilievo disciplinare, la prova dell’incidenza dell’attività extralavorativa nel ritardare o pregiudicare il pieno recupero psicofisico resta comunque a carico del datore di lavoro.

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