Va respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente sospesa dall’esercizio della professione di farmacista per inadempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i., in quanto, da una parte, l’obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo, ma anche, dall’altra parte, tenuto conto del fatto che il diritto all’esenzione dall’obbligo vaccinale prospettato dalla ricorrente avrebbe potuto da tempo essere accertato davanti al giudice ordinario, sicuramente munito di giurisdizione sul punto.
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