In tema di mantenimento dei figli, la Corte di Cassazione ha sancito che il genitore presso cui sono abitualmente collocati i minori ha diritto al rimborso, da parte dell’ex, delle spese straordinarie sostenute per i figli anche se non previamente concordate, purché si tratti, in ogni caso, di costi sostenibili da entrambi. Pertanto, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
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