Non vi è presunzione di colpa, o meglio concorso di colpa, per il conducente che investe il pedone che abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, purchè sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale del pedone, tale che il conducente non abbia l’oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l’evento ricorrendo ad una manovra salvifica e sempre che a costui non sia addebitabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8940/2022.
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