Con l’ordinanza del 16 febbraio 2022 n. 5086, la Cassazione ha stabilito che l’ex convivente che abbia partecipato alla costruzione della casa sul terreno di proprietà esclusiva del partner, può agire in giudizio esperendo l’azione di arricchimento senza causa purché le somme erogate non rientrino nella disciplina delle obbligazioni naturali. La regola prevista in materia di accessione (art. 936 c.c.), in base alla quale il proprietario del fondo può decidere di mantenere l’opera realizzata sul suo terreno corrispondendo un’indennità all’autore, trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo. Pertanto, la norma non si applica nell’ipotesi in cui le opere siano state realizzate dal convivente che abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell’abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del partner.
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