La polizza stipulata in qualità di avvocato copre sia la responsabilità contrattuale sia extracontrattuale (Cass Civ., sez. III, ord. 3 febbraio 2022, n. 3288)

Anche nel caso in cui il frontespizio della polizza assicurativa rechi indicazioni differenti, qualora sia stipulata in qualità di esercente la libera professione di avvocato, essa è da ritenersi operante in riferimento allo svolgimento tout court dell’attività professionale e, dunque, sia a fatti inerenti a tale svolgimento sul piano contrattuale sia a fatti inerenti ad esso al di fuori di detto piano e, dunque, sul piano extracontrattuale. Secondo le norme in tema di interpretazione del contratto, infatti, le cd. ‘aggiunte’ a penna, inserite in sede di stipulazione, prevalgono «su quelle del modulo e formulario precompilato», qualora siano tra loro incompatibili e le ultime (cioè quelle già presenti nel modulo) siano state cancellate.

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