Sul tema della responsabilità precontrattuale, la Corte di Cassazione ribadisce la corretta estensione del principio della buona fede non solo alle condotte antecedenti all’accordo, e quindi ai casi di rottura ingiustificata delle trattative o all’ipotesi in cui il contratto si fosse rivelato invalido, ma anche alle condotte successive che si innestano nella fase di esecuzione del contratto.
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