L’affidamento condiviso: solo gravi ragioni ostative possono impedire la frequentazione paritaria dei genitori con i figli (Cass. Civ., sez. VI, ord. 24/01/2022, n. 1993)

Con l’ordinanza n. 1993, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di affidamento condiviso, il cui regime legale, improntato sulla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio. Tuttavia, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale nell’interesse del minore al fine di assicurargli una situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Redazione Autore