Con l’ordinanza n. 34573/2021, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un legale che lamentava la decurtazione dei propri compensi al di sotto dei minimi tariffari. In base alla nuova formulazione dell’art. 4 del DM n. 55/2014, la riduzione del 50% costituisce un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi nel disporre la diminuzione del compenso. Pertanto la condotta dell’avvocato, seppur ritenuta non conforme alle regole deontologiche, non legittima una riduzione dei compensi oltre il detto limite.
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