In tema di sanzioni amministrative emesse per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la Corte afferma che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica – nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere non solo i rapporti organici o di lavoro subordinato tra autore materiale della violazione e ente, bensì anche i rapporti caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvilimento (inteso come attività di cui il committente profitta).
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