Anche una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo, ravvisabile ad esempio nell’esistenza di una fortissima limitazione della libertà individuale in ragione del censo e della casta e che determini una inammissibile compressione del diritto fondamentale di scegliersi il proprio compagno di vita e di formarsi una famiglia, può integrare, soprattutto quando chi viola tali regole è oggetto di discriminazione e riprovazione, i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie
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