In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile una responsabilità a titolo di omissione in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, richiede una condotta commissiva a forma vincolata incompatibile con il disposto di cui all’art. 40, comma 2, c.p. (che fonda la responsabilità a titolo di reato omissivo cd. improprio), riferibile esclusivamente alla fattispecie a forma libera.
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