Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 19 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro. Una siffatta sentenza cumulativa non può tuttavia condurre ad un adattamento della
durata o della natura di queste ultime pene che ecceda i rigorosi limiti previsti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro, a una violazione dell’obbligo, imposto dall’articolo 17, paragrafo2, di quest’ultima, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione, o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro in parola. L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più condanne pronunciate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più condanne pronunciate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza della decisione quadro 2008/909,
come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nel primo Stato membro, purché la sentenza cumulativa in parola rispetti, relativamente a queste ultime condanne, i requisiti e i limiti derivanti dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dall’articolo 17, paragrafo 2, e dall’articolo 19, paragrafo 2, della
summenzionata decisione quadro 2008/909, come modificata.