La Cassazione civile ha ritenuto che l’interesse pubblico alla notizia, sebbene legittimamente sorretto dal presupposto diritto di cronaca, non può a sua volta legittimare la pubblicazione di immagini relative alle persone coinvolte nelle vicende narrate. Difatti, dovrebbe formularsi un autonomo giudizio circa l’interesse pubblico alla conoscenza di immagini personali a meno che vi sia o il consenso delle medesime persone coinvolte o anche altre giustificazioni ordinamentali. La pronuncia ha particolarmente posto in rilievo il necessario bilanciamento dei diritti costituzionali in causa, ovvero il diritto all’immagine del singolo, espressione della sua personalità e diritto all’informazione come interesse pubblico alla diffusione notiziale.
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