Il dolo iniziale nella truffa contrattuale (Cass. Pen., sez. II, sent. 22 gennaio – 24 febbraio 2021, n. 7163)

Nella truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di illecito penale é costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il
processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.

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