In relazione all’istituto dell’assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’Amministrazione può negare il beneficio in questione in presenza di “eccezionali esigenze” richiamate dal citato art. 42-bis. L’Amministrazione, infatti, può tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’interessato ovvero con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte nella sede di appartenenza, pur non potendo banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico. Nel caso di specie, l’istanza per fruire del beneficio di cui all’art. 42 bis comma 1 del d. lgs. n. 151/2001 è stata legittimamente respinta in ragione di una scopertura particolarmente importante, pari al 71%, nella qualifica dell’interessato presso la sede di assegnazione.
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