In relazione all’istituto dell’assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’Amministrazione può negare il beneficio in questione in presenza di “eccezionali esigenze” richiamate dal citato art. 42-bis. L’Amministrazione, infatti, può tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’interessato ovvero con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte nella sede di appartenenza, pur non potendo banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico. Nel caso di specie, l’istanza per fruire del beneficio di cui all’art. 42 bis comma 1 del d. lgs. n. 151/2001 è stata legittimamente respinta in ragione di una scopertura particolarmente importante, pari al 71%, nella qualifica dell’interessato presso la sede di assegnazione.
Post correlati
Secondo la Cassazione la sanzione dell’improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)
24 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di indipendenza dei giudici secondo il quale il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione (CGUE, Grande Sezione, 11 luglio 2024, C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ponderazione di interessi rinvenienti nella valutazione della rimozione di animali pericolosi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6049)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicazione temporanea del giudice tributario con funzioni direttive, affetto da grave patologia, presso altra corte di giustizia tributaria più vicina alla residenza o dimora abituale (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944)
24 Luglio 2024
Operatori del settore postale ed obbligo contributivo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 09 luglio 2024, n. 6073)
24 Luglio 2024