I giudici amministrativi capitolini hanno chiarito che nell’applicare la norma del comma 1 dell’art. 976 del D.Lgs. n. 66/2010, la quale designa i criteri da seguire ai fini della prima assegnazione dei militari nelle diverse sedi al termine della fase di formazione, bisogna conferire priorità alle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata. Tuttavia, l’Amministrazione, nell’applicare le direttive, deve tenere conto dell’ordine della graduatoria di merito e tale criterio non può che assumere rilevanza generale e residuale in assenza di specifiche ragioni di servizio sancite nelle direttive di impiego. Le scelte dell’Amministrazione di assegnazione delle sedi devono rispondere a parametri di ragionevolezza e imparzialità e, in ragione di ciò, necessitano di motivazione, se non rispetto alla singola assegnazione, in ordine all’applicazione di criteri oggettivi, che non creino discriminazione, o peggio arbitrio, nel decidere chi deve essere assegnato ad una sede anziché ad un’altra. Dunque, ben si può derogare all’ordine di graduatoria e alle preferenze indicate dai candidati, alla luce del prioritario criterio delle esigenze di servizio, ma tale deroga deve essere effettuata in base a esigenze oggettive e motivate, anche con specifico riferimento al criterio di scelta dei singoli militari da destinare in una sede.
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