I giudici amministrativi campani chiariscono che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento al sistema sanitario, pur avendo reciproche interferenze, rispondono a logiche diverse: l’autorizzazione consente alle strutture sanitarie di esercitare un determinata attività sanitaria, l’accreditamento consente, alle strutture autorizzate, di erogare prestazioni sanitarie a carico del s.s.n., previa stipula di apposita convenzione.
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