La Cassazione torna sul tema della responsabilità sanitaria affermando che la mera complicanza non esclude la responsabilità per colpa lieve del medico, in quanto la stessa pare non rientrare nell’ipotesi di attività di speciale difficoltà, essendo invece solo attività routinaria. In tema di responsabilità medica il problema tecnico di speciale difficoltà di cui all’art. 2236 cod. civ., stabilisce che la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave e comprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza. Contrariamente a ciò, la mera complicanza, può ricorrere in intervento di natura routinaria, salvo la prova da parte del sanitario della presenza del problema tecnico di speciale difficoltà.
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