Obbligo incondizionato dell’uso della mascherina per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, anche durante l’orario scolastico: dubbi su ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione di cui al DPCM 3 novembre 2020 (T.A.R. Lazio, sez. I, ord. 2 dicembre 2020 – 4 dicembre 2020, n. 7468)

Il DPCM 3 novembre 2020 ha imposto l’uso della mascherina, in modo incondizionato su tutto il territorio nazionale, anche ai bambini di età compresa fra i sei e gli undici anni, specificando che tale obbligo permane durante l’orario scolastico (art. 1 comma 9, lett. s), senza alcuna considerazione né della “situazione epidemiologica locale” né del “contesto socio-culturale”. Dal DPCM, tuttavia, non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato. Il Collegio chiede all’Amministrazione di fornire documentazione che chiarisca le evidenze scientifiche, poste alla base di tale imposizione, basate su specifica istruttoria sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono e dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata.

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