Maltrattamenti in famiglia “di fatto” (Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre – 1 dicembre 2020, n. 34086)

Il delitto di maltrattamenti che, ai sensi dell’art. 572 c.p., punisce chiunque maltratti “una persona della famiglia o comunque convivente (…)” si configura anche in presenza di un rapporto familiare di mero fatto.
L’art. 572 c.p. è, invero, applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma anche in presenza di un rapporto familiare di mero fatto, il quale, in assenza di una stabile convivenza tra le parti, può desumersi “dall’avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza”. In particolare, l’elemento fondante l’addebito a titolo di art. 572 c.p. deve rinvenirsi in una relazione (tra agente e vittima) connotata da un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni del soggetto attivo ledono la dignità della persona offesa infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.

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